
La fatturazione elettronica, ormai pane quotidiano per i titolari di Partita IVA, è stata introdotta nel 2008, e, da allora, è in continua evoluzione. Anche Nexsoft S.p.A., che è, oramai, una realtà consolidata nel panorama nazionale tra le aziende che operano nel settore tecnologico, è sempre più coinvolta in progetti di sviluppo a supporto di provider che operano in questo ambito.
Grazie alle competenze acquisite e maturate negli anni, i professionisti di Nexsoft S.p.A. partecipano e contribuiscono alle implementazioni dei software ERP, non soltanto con attività sistemistica e di sviluppo, ma anche con attività di analisi e testing, finalizzata a migliorare i servizi offerti dalle aziende provider.
Fatturazione elettronica: servizio cruciale
Tra i servizi gestionali presenti nei sistemi ERP la fatturazione elettronica ricopre un’importanza cruciale.
Come già accennato il servizio di fatturazione elettronica ha subito, in breve tempo, alcune importanti evoluzioni. Più di recente, nel 2020, sono state introdotte nuove specifiche per la compilazione e la gestione della fattura elettronica, inizialmente approvate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del febbraio 2020 e successivamente modificate in quello di aprile 2020.
Prima di addentrarci nell’analisi delle ultime novità in materia di fatturazione elettronica, ripercorriamo brevemente le sue origini e la sua evoluzione, con uno sguardo preferenziale, naturalmente, alle vicende del nostro Paese.
Le origini del servizio
La fattura elettronica è stata introdotta con la legge finanziaria 2008, nell’ambito delle linee di azione dell’Unione Europea, per incoraggiare gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti.
In ambito Europeo, invece, il primo paese ad averla introdotta è stato il Portogallo che, nell’ormai lontano 2012, decise di impiegare la fattura elettronica per tutte le transazioni degli operatori economici, ottenendo dei risultati più che soddisfacenti in ambito di evasione fiscale.
Nonostante il buon esempio del Portogallo, però, i paesi dell’UE, tra i quali anche l’Italia, in un primo periodo non hanno avvertito la necessità di adottare la fatturazione elettronica, come obbligatoria, per le transazioni economiche. Anzi, in alcuni Stati, si è deciso di introdurla limitatamene alle operazioni relative alla pubblica amministrazione. Infatti, proprio su questa linea, l’Italia, a partire dal 31 marzo 2015, stabilì l’obbligatorietà di fatturare elettronicamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni italiane.
Tre anni a seguire, precisamente il 16 aprile 2018, è stata emessa dal Consiglio la Decisione di esecuzione UE n. 2018/593, successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Tale Decisione ha dato avvio formale all’introduzione della e-fattura nel nostro Paese, in quanto ha autorizzato ad introdurre la “misura speciale di deroga” agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune dell’Iva.
Sulla scia di questa importante decisione, il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, al capitolo “Disposizioni di in materia di semplificazione fiscale”, ha inserito delle importanti novità in merito alla e-fatturazione, introducendone l’obbligatorietà dal 1° gennaio 2019 per tutti gli operatori con P.IVA, ad eccezione di alcuni regimi fiscali agevolati. A partire da tale data, infatti, si è stabilito che tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, avrebbero dovuto essere emesse in forma elettronica.
Tuttavia, va sottolineato che, la Legge di bilancio 2018, aveva anticipato al 01/07/2018, il debutto della fattura elettronica esclusivamente per alcune categorie di operatori privati, infatti, ne impose l’utilizzo obbligatorio per le attività di cessioni di lubrificanti e per le prestazioni verso subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori e servizi stipulato con la PA.
Il funzionamento
Fatti questi brevi cenni sulla nascita dell’istituto, passiamo ora ad analizzarne il funzionamento.
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che consente di abbandonare il supporto cartaceo e promette vantaggi in relazione ai costi di stampa, spedizione e conservazione.
Il formato, inizialmente chiamato FatturaPA, è un flusso di dati strutturati in formato digitale, scritto in linguaggio XML, con gli stessi contenuti informativi di una fattura cartacea.
L’invio di una fattura elettronica avviene secondo un percorso unico standardizzato grazie al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, secondo i seguenti passaggi:
- La e-fattura viene compilata attraverso l’utilizzo di un apposito software.
- La fattura viene poi firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che la emette o dal suo intermediario.
- La fattura viene inviata al destinatario tramite il Sistema di Interscambio, che effettuerà gli opportuni e puntuali controlli tecnici automatici, e solo dopo il superamento di tali controlli, il documento verrà consegnato al soggetto passivo.
Queste fasi sono oggetto di continui ritocchi e implementazioni, al fine di perfezionare il processo di predisposizione e consentire l’emissione di fatture più specifiche e dettagliate.
Essendo questo un contesto in continua evoluzione, un ruolo fondamentale è ricoperto dalle aziende provider, che hanno l’obbligo di mantenere aggiornati i software gestionali ERP, attraverso i quali supportano quotidianamente l’attività degli operatori economici.
Le nuove specifiche tecniche
Il provvedimento di Agenzia Entrate, del 28 febbraio 2020, ha introdotto l’obbligo del nuovo tracciato XML della fattura elettronica, dal l° Gennaio 2020, prevedendo, tuttavia, un periodo transitorio, dal 1° ottobre al 31 dicembre dello scorso anno, nel quale il Sistema SDI accettava anche fatture e note di variazione predisposte con la precedente versione delle specifiche tecniche 1.5.
Con l’introduzione delle nuove specifiche, l’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate è di ricevere, in misura crescente, dati dettagliati e completi, utili a supportare la procedura di predisposizione della dichiarazione precompilata per le partite IVA. Pertanto, è possibile considerarlo un restyling completo della fattura elettronica, tanto è vero che viene chiamata “fattura elettronica evoluta”.
La versione 1.6.1 dello schema XSD, ossia delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, ha introdotto nuovi codici TipoDocumento e NaturaOperazione utili ad individuare alcune casistiche specifiche.
Prima di analizzare le principali novità che impattano sulle modalità di predisposizione delle e-fatture, riportiamo di seguito le modifiche apportate con le nuove specifiche tecniche.
Le variazioni dello schema XSD
Variazioni schema XSD – Fattura ordinaria
- introduzione del nuovo attribuite “SistemaEmittente”;
- modifica del numero di occorrenze di DatiRitenuta;
- modifica del type di Importo in ScontoMaggiorazioneType;
- modifica della enumeration di CausalePagamentoType, TipoDocumentoType, TipoRitenutaType, NaturaType e ModalitaPagamentoType;
- modificato il campo complesso DatiBollo con introduzione dell’opzionalità per l’elemento ImportoBollo non più obbligatorio;
- introduzione del tipo String35LatinExtType;
- modifica della definizione di EmailType.
Variazioni schema XSD – Fattura semplificata
- introduzione del nuovo attribute “SistemaEmittente”;
- introduzione del campo “BolloVirtuale” e del type BolloVirtualeType;
- modifica della enumeration di NaturaType;
- modifica della definizione di EmailType.
Variazioni schema XSD – Fattura transfrontaliera
- modifica della enumeration di NaturalType;
- modifica della descrizione dell’errore 00420 sulle fatture.

Nuove tipologie di controlli sulle fatture
Da segnalare anche l’introduzione di nuove tipologie di controlli sulle fatture e dei relativi criteri.
Nuovi codici Natura
Sono i nuovi codici natura uno degli elementi che consentiranno all’Agenzia delle Entrate di predisporre le dichiarazioni precompilate IVA. Infatti, dal 1° gennaio 2021 è partito il servizio sperimentale di predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA limitatamente ad alcune categorie di contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.
Il servizio sarà predisposto anche mediante i dati delle fatture elettroniche trasmesse al SDI. Infatti, i nuovi codici natura, consentiranno di evidenziare, nel file XML della fattura, i casi di esenzione o non imponibilità IVA.
Per quanto attiene ai codici Natura, al fine di conferire maggiore dettaglio, sono stati “spacchettati” i codici natura N2, N3 ed N6, lasciando inalterati i codici stabiliti originariamente (N1, N4, N5 ed N7). In particolare le sottocategorie del codice N2, ossia N2.1 e N2.2, serviranno ad identificare le diverse tipologie di operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto; ancora, i sottocodici di N3 (da N3.1 a N3.6) saranno strumentali per identificare le operazioni non imponibili, quali esportazioni e cessioni intracomunitarie; ed, infine, i codici di dettaglio di N6 (da N6.1 a N6.9) identificheranno le operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile.
Nuovi codici “TipoDocumento”
Nelle nuove specifiche tecniche aumentano anche le tipologie di documenti che sarà possibile trasmettere al SDI. Nascono nuovi codici “TipoDocumento”, tra cui quello relativo ai documenti per le operazioni verso operatori esteri.
Accanto al codice TD01, sono stati introdotti nuovi codici TD da utilizzare per l’invio delle integrazioni sulle fatture estere, come:
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
La possibilità di inviare le integrazioni e le autofatture consentirà di superare l’invio dell’esterometro. Un’innovazione, questa, per la quale si attendono ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma che rappresenta certamente una piccola semplificazione nel tortuoso scenario degli adempimenti a carico delle partite IVA.
Da precisare che l’obbligo di e-fattura per i documenti di integrazione, recanti l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (dal TD16 al TD19) scatterà dal 2022, pertanto, per tutto il 2021 si potrà ancora optare per la soluzione cartacea.
Nuove codifiche Contributi previdenziali
Rileviamo, poi, anche le novità apportate nell’ambito delle codifiche tipo ritenuta relative ai contributi previdenziali, che, con le precedenti specifiche, venivano indicate nel campo descrittivo della fattura; ora i nuovi codici previsti sono:
- contributi INPS (RT03),
- contributi Enasarco (RT04),
- contributo ENPAM (RT05),
- altri contributi previdenziali (RT06)
e dovranno essere indicati nel corpo della fattura elettronica, precisamente nel blocco 2.1.1.5 secondo lo schema XSD del file Xml.

Nuove codifiche Marca da bollo
Le nuove specifiche tecniche riguardano anche altri ambiti, come quello della marca da bollo. Infatti non è più necessario inserire l’imposta da bollo da 2,00 € ma è sufficiente valorizzare con un flag il campo bollo virtuale (campo 2.1.1.6 – schema XSD).

Quest’ultima novità ha permesso all’Agenzia delle Entrate di porre le basi per la nuova procedura automatizzata, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, che consente il calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate effettuerà il calcolo dell’imposta di bollo da versare in base alle informazioni contenute nelle fatture elettroniche e metterà a disposizione dei contribuenti, sul portale «Fatture e Corrispettivi», l’elenco delle fatture potenzialmente soggette a imposta di bollo. Tali elenchi saranno scaricabili in formato Xml dai contribuenti, o dai loro intermediari fiscali, e potranno essere integrati e/o modificati, prima della determinazione dell’ammontare da versare. Spetterà, quindi, a ciascun contribuente verificare la correttezza del proprio elenco, correggerne gli eventuali errori e infine effettuare il versamento dell’imposta.
Conclusioni
Speriamo che tutte queste novità nell’ambito della fatturazione elettronica saranno utili a semplificare la vita del contribuente, con l’auspicio che in futuro possa essere ribaltato l’assunto secondo il quale è sempre il contribuente a trovarsi in posizione di svantaggio rispetto all’amministrazione fiscale.
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